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Sez. 1, Sentenza n. 2493 del 26/07/1971 (Rv. 353516 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - TERMINI FERIALI - NUOVA DISCIPLINA DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N 742 - CARATTERE INNOVATIVO DI TALE DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353516-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - TERMINI FERIALI - NUOVA DISCIPLINA DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N 742 - CARATTERE INNOVATIVO DI TALE DISCIPLINA.*

Mentre l'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, disponeva che il corso dei termini processuali scadenti tra il primo agosto ed il quindici settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, l'art 1 della nuova legge 7 ottobre 1969, n 742, stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative e sospeso di diritto dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso e differito alla fine di detto periodo. La nuova legge regola diversamente la materia, non limitando la sospensione dei termini processuali a quelli scadenti nel periodo indicato, ma disponendo la sospensione di tutti indistintamente i termini processuali nel detto periodo, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Tale nuova legge non ha natura interpretativa, in quanto sostituisce non chiarisce, la precedente. Essa regolando diversamente la stessa materia, ha natura innovativa e, pertanto, importa abrogazione della legge precedente.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)