Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 09/10/1972 (Rv. 360695 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - NORMATIVA DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 792 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFETTI SOSPENSIVI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - NORMATIVA DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 792 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFETTI SOSPENSIVI.*
Mentre l'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, disponeva che il corso dei termini processuali scadenti tra il primo agosto ed il quindici settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, l'art 1 della nuova legge 7 ottobre 1969, n 742, stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative e sospeso di diritto dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione lo inizio stesso e differito alla fine di detto periodo. La nuova legge regola diversamente la materia, non limitando la sospensione dei termini processuali a quelli scadenti nel periodo indicato, ma disponendo la sospensione di tutti indistintamente i termini processuali nel detto periodo, che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (Conf 2493'71, mass n 353516).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 792 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)