Sez. L, Sentenza n. 2307 del 03/04/1986 (Rv. 445438 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - MANCANZA VOLUTA DALLA PARTE O DIPENDENTE DA OMISSIONE DEL GIUDICE - NULLITÀ PROCESSUALE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - MANCANZA VOLUTA DALLA PARTE O DIPENDENTE DA OMISSIONE DEL GIUDICE - NULLITÀ PROCESSUALE - INSUSSISTENZA.*
Nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti - diretto (oltre che a rendere possibile il tentativo di conciliazione) al chiarimento della posizione delle parti stesse e all'acquisizione di elementi di convincimento (che però non costituiscono prova) - non è coercibile né è sanzionabile in danno della parte che vi si sottragga. Consegue che la mancata comparizione della parte non può costituire motivo di nullità processuale, non solo quando essa sia dovuta a Determinazione spontanea della parte stessa, ma anche quando sia stato lo stesso giudice ad omettere di disporne l'interrogatorio, pur avendo fissato apposita udienza per lo espletamento (anche) di tale attività istruttoria. (V 5210/84, mass n 436956).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)