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Sez. L, Sentenza n. 5754 del 25/05/1995 (Rv. 492444 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI | Omissione - Nullità - Esclusione - Valutazione - Inammissibilità in cassazione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492444-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI

Nel rito del lavoro l'interrogatorio libero delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, è prescritto senza alcuna sanzione di nullità che si rifletta sulla validità della sentenza, ed i modi della sua concreta utilizzazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono pertanto suscettibili di sindacato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)