Sez. L, Sentenza n. 5754 del 25/05/1995 (Rv. 492444 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI | Omissione - Nullità - Esclusione - Valutazione - Inammissibilità in cassazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI
Nel rito del lavoro l'interrogatorio libero delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, è prescritto senza alcuna sanzione di nullità che si rifletta sulla validità della sentenza, ed i modi della sua concreta utilizzazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono pertanto suscettibili di sindacato in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)