Sez. U, Sentenza n. 6415 del 26/11/1982 (Rv. 424045 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980, DICHIARATIVA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 16 E 20 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - COMPUTO DELL'INDENNITÀ - APPLICABILITÀ IN VIA PROVVISORIA, PER I GIUDIZI IN CORSO, DELLA LEGGE N. 385 DEL 1980 - CONTROVERSIE PROMOSSE DAL PROPRIETARIO DELL'AREA CIRCA LA ILLEGITTIMITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ SECONDO I CRITERI DELLA CITATA LEGGE N. 865 DEL 1971 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980, DICHIARATIVA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 16 E 20 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - COMPUTO DELL'INDENNITÀ - APPLICABILITÀ IN VIA PROVVISORIA, PER I GIUDIZI IN CORSO, DELLA LEGGE N. 385 DEL 1980 - CONTROVERSIE PROMOSSE DAL PROPRIETARIO DELL'AREA CIRCA LA ILLEGITTIMITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ SECONDO I CRITERI DELLA CITATA LEGGE N. 865 DEL 1971 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo al decreto prefettizio di autorizzazione, in via temporanea e d'urgenza, dell'occupazione di un'area, con Determinazione della relativa indennità a norma dell'art. 20 terzo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in relazione al precedente art. 16, la sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale di dette norme, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, non priva il provvedimento stesso del necessario presupposto costituito dal potere ablativo dell'autorità che l'ha emanato, e, quindi, della sua idoneità ad affievolire il diritto del privato, sotto il profilo del verificarsi di una situazione d'impossibilità legale di determinare l'indennità di occupazione, atteso che questa, dopo quella declaratoria, resta soggetta agli analoghi criteri dettati in via provvisoria (salvo successivo conguaglio) dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, di immediata applicabilità nei procedimenti in cui la liquidazione dell'indennità non sia divenuta definitiva. Pertanto, la domanda con la quale il proprietario dell'area deduca l'illegittimità della quantificazione dell'indennità di occupazione fissata dal suddetto decreto, non per ottenere la giusta liquidazione in Sede giudiziaria, ma per far valere l'Invalidità del decreto medesimo, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto si ricollega ad una posizione di mero interesse legittimo, in conseguenza dello affievolimento dell'originario diritto soggettivo ad opera dell'atto prefettizio, mentre, solo dopo l'eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice amministrativo, con il venir meno dello affievolimento stesso, può riconoscersi al proprietario la facoltà di adire il giudice ordinario con Azione restitutoria o risarcitoria. (V 4690/81, mass n 415410; (V 1061/81, mass n 411608; (V 1569/70).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)