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Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 17/05/1971 (Rv. 351741 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351741-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle che egli ritiene piu attendibili e piu idonee a dimostrare i fatti costitutivi delle domande e delle eccezionì nella formazione del proprio convincimento egli e altresi libero di avvalersi di tutti gli elementi di prova risultanti dagli Atti del processo senza essere vincolato a dare prevalenza a talune fonti di prova anziche ad altre, salvo specifiche prescrizioni di legge e salvo l'Obbligo di un'adeguata e corretta motivazione. (Conf 2424'70, mass n 348672 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)