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Sez. 3, Sentenza n. 12490 del 08/11/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 203365 - 01

Sentenza - Nullità | Omessa redazione del dispositivo letto in udienza - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203365-01

Sentenza - Nullità

La nullità sancita dall'art. 546, terzo comma, cod. proc. pen., per la mancanza o incompletezza del dispositivo, riguarda esclusivamente la sentenza redatta dal giudice a norma dell'art. 546 cod. proc. pen.; analoga sanzione non è prevista, viceversa, per quanto concerne il dispositivo che il giudice è tenuto a redigere a norma dell'art. 544, primo comma, cod. proc. pen., e che è destinato ad essere letto in udienza, sicché è da ritenere che la mancata redazione del dispositivo pronunciato in udienza non incide sulla validità della sentenza redatta e sottoscritta dal giudice in conformità di quanto disposto dall'art. 546 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)