Sez. 5, Sentenza n. 6006 del 03/03/1997 Ud. (dep. 20/06/1997) Rv. 208023 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO | Incompetenza - Nullità - Emendabilità - Impugnazione - Mancanza - Assoluta o parziale - Conseguenze.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO
L'incompletezza del dispositivo, inteso quale provvedimento che rende esplicita la volontà del giudice nel caso concreto, individuato attraverso l'imputazione, si traduce in un riconoscibile divario tra "dictum" reale e "dictum" legale, in una ablazione di una parte del provvedimento che, per interna consequenzialità logica ed ontologica e per l'ordinaria progressione processuale, è privo di una parte essenziale della statuizione. Si traduce, cioè, in una disarmonia tra statuizione concreta e statuizione legale, sanzionata da una inevitabile nullità, emendabile soltanto con l'imputazione. La mancanza del dispositivo, invece, postula conseguenze diverse a seconda che sia assoluta o parziale. Quella parziale è equiparabile all'incompletezza e genera la nullità della sentenza. La mancanza assoluta determina, invece, l'inesistenza materiale e giuridica della sentenza che non è suscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che il vuoto decisorio deve essere rilevato e colmato dal giudice che procede, anche in assenza d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)