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Sez. 2, Sentenza n. 1386 del 06/05/1968 (Rv. 333000 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE- AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333000-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE- AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*

La prescrizione presuntiva non e opponibile da chi abbia contestato in qualunque modo, sia attraverso esplicite dichiarazioni che mediante il sistema difensivo adottato, l'esistenza dell'obbligazione di cui si chiede in giudizio l'adempimento, per l'incompatibilita che si verifica tra la negazione del rapporto e la presunzione della sua Estinzione. (Conf. 1163-62 V. N. 75-67, massima n. 325725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)