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Sez. 2, Sentenza n. 75 del 07/01/1967 (Rv. 325725 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - IMPLICITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325725-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - IMPLICITA - NOZIONE.*

Le prescrizioni presuntive non sono opponibili da chi abbia comunque ammesso, esplicitamente o implicitamente, che il debito non e stato estinto. L'ammissione implicita, peraltro, puo aversi soltanto nel caso che il debitore abbia contestato nelle sue difese l'esistenza o la validita dell'obbligazione. Nessun rilievo a tale riguardo, ha, quindi, la circostanza che la parte la quale, ha eccepito la prescrizione presuntiva, non abbia provato o richiesto di provare l'Estinzione del debito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)