Sez. 1, Sentenza n. 6316 del 26/10/1983 (Rv. 431063 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - CONCETTO DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - CONCETTO DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Nell'apprezzamento delle situazioni concrete rientranti nel divieto degli Atti di concorrenza di cui all'art. 2598 n. 3 cod. civ., ai fini della loro non conformità al principio della correttezza professionale e della loro idoneità a danneggiare l'altrui azienda, il giudice deve tener presente che il concetto di correttezza professionale non va inteso in senso restrittivo, cioè come applicabile soltanto in caso di inosservanza di una norma giuridica, ma in senso ampio, seguendo un criterio teleologico funzionale, dato che l'illiceità non va ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato, con la conseguenza che lo sviamento della clientela diventa illecito allorché sia frutto di un'attività del concorrente non consona alla correttezza professionale. (Conf 74/75, mass n 373220).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)