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Sez. 1, Sentenza n. 74 del 10/01/1975 (Rv. 373220 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - SVIAMENTO DELLA CLIENTELA - ILLICEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373220-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - SVIAMENTO DELLA CLIENTELA - ILLICEITA - CONDIZIONI.*

Il numero 3 dell'art 2598 cod civ prevede un divieto generico di ogni atto di concorrenza che sia contrario agli Usi onesti di commercio. Nell'indagare se sussista in concreto violazione di tale divieto, spetta al giudice accertare e valutare gli Atti di concorrenza, tenendo presente che la valutazione sostanziale della correttezza professionale deve aver riguardo al comportamento complessivo dell'agente e non ai singoli Atti (sicche piu comportamenti singolarmente leciti possono essere considerati scorretti in una visione d'insieme) e che il concetto di correttezza professionale non va inteso in senso restrittivo, cioe come applicabile soltanto in caso di inosservanza di una norma giuridica, ma in senso ampio, seguendo un criterio teleologico-funzionale, dato che l'illiceita non va ricercata episodicamente ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. In particolare, lo sviamento della clientela di una data impresa puo essere per questa fonte di danno, ma da solo non puo essere apprezzato come atto di concorrenza sleale, giacche il fenomeno rientra nella lecita competizione fra imprese concorrenti, e diventa illecito solo in quanto frutto di un'attivita del concorrente non consona alla correttezza professionale. (V 3486/69, mass n 343623; 1061/69, mass n 339552; 2068/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)