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Sez. 3, Ordinanza n. 26535 del 01/10/2025 (Rv. 676594-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Contratto traslativo stipulato inter alios - Eccezione di inefficacia svolta da un terzo nel contraddittorio con l'acquirente - Ammissibilità - Domanda di accertamento della nullità del contratto - Litisconsorzio necessario con l'alienante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676594-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'attore deduca in giudizio una posizione giuridica acquistata da terzi in forza di un contratto traslativo, il convenuto, in quanto terzo rispetto a tale contratto, può limitarsi ad eccepirne l'inefficacia nei propri confronti nel contraddittorio con la sola parte acquirente, sussistendo, invece, il litisconsorzio necessario anche nei confronti dell'alienante, laddove il convenuto medesimo intenda svolgere una domanda anche all'indirizzo di quest'ultimo, al fine dell'accertamento della nullità del contratto suddetto.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)