Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008 (Rv. 604828 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda - Modalità di adempimento - Indicazione specifica del contenuto del documento e della fase processuale dell'avvenuta produzione - Necessità - Violazione anche di un solo di detti adempimenti - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)