Sez. U, Sentenza n. 23019 del 31/10/2007 (Rv. 600075 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Autosufficienza del ricorso ai fini dell'individuazione delle questioni - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Finalità - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 cod. proc. civ. richiede la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l'assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum", attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Né può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)