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Sez. 1, Sentenza n. 707 del 13/11/1997 Ud. (dep. 21/02/1998) Rv. 209442 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Nozione - Ripetizione nella sentenza di appello degli argomenti enunciati dal giudice di primo grado - Mancanza di motivazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209442-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

Il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. - che si verifica nel caso in cui sia del tutto inesistente la motivazione del provvedimento gravato oppure sia meramente apparente quella risultante dal testo dello stesso - non si concretizza allorquando il giudice, pur facendo proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure, abbia compiutamente esaminato le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, in quanto le due sentenze di merito possono avere i medesimi contenuti di giudizio e l'obbligo motivazionale imposto al giudice risulta soddisfatto con il completo esame delle argomentazioni proposte dall'appellante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)