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Sez. 3, Sentenza n. 7134 del 30/04/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211210 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Indicazione della sola fonte di prova della colpevolezza - Motivazione apparente.
Stato
decisa il 1998-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211210-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

Il vizio di motivazione di cui all'art. 606 cod.proc.pen. sussiste allorché ci sia sia limitati a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, ma non risultano indicati né valutati i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisitili al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice. In tal caso la motivazione deve considerarsi solo apparente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)