Sez. 3, Sentenza n. 7134 del 30/04/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211210 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Indicazione della sola fonte di prova della colpevolezza - Motivazione apparente.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
Il vizio di motivazione di cui all'art. 606 cod.proc.pen. sussiste allorché ci sia sia limitati a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, ma non risultano indicati né valutati i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisitili al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice. In tal caso la motivazione deve considerarsi solo apparente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)