Sez. L, Sentenza n. 185 del 17/01/1989 (Rv. 461399 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - RICHIESTA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER INVALIDITÀ - PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO AL MOMENTO DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA EX LEGGE N. 319 DEL 1975 - IDONEITÀ - ULTERIORE REQUISITO DI CARATTERE BIOLOGICO E PATOLOGICO - REALIZZAZIONE SOTTO LA VIGENZA DELLA SUCCESSIVA LEGGE N. 576 DEL 1980 - IRRILEVANZA - DURATA DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA PREVIDENZIALE - RIFERIMENTO ALL'ART. 14, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 319 DEL 1975 ANZICHÉ ALL'ART. 4, LETT. B), DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - NECESSITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - RICHIESTA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER INVALIDITÀ - PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO AL MOMENTO DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA EX LEGGE N. 319 DEL 1975 - IDONEITÀ - ULTERIORE REQUISITO DI CARATTERE BIOLOGICO E PATOLOGICO - REALIZZAZIONE SOTTO LA VIGENZA DELLA SUCCESSIVA LEGGE N. 576 DEL 1980 - IRRILEVANZA - DURATA DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA PREVIDENZIALE - RIFERIMENTO ALL'ART. 14, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 319 DEL 1975 ANZICHÉ ALL'ART. 4, LETT. B), DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - NECESSITÀ.*
In tema di previdenza forense, i requisiti assicurativo e contributivo, ove già perfezionati, al momento della domanda amministrativa, in conformità alla legge 22 luglio 1975 n. 319, sono di per sè idonei - tenuto conto dell'autonomia dei relativi effetti, sia pur nell'ambito di una fattispecie complessa, e della regola d'irretroattività delle norme - ad integrare valido presupposto giuridico la richiesta del trattamento pensionistico per Invalidità, ancorché l'ulteriore requisito di carattere biologico e patologico si sia realizzato sotto la vigenza della successiva legge 20 settembre 1980 n. 576, la quale, pertanto, disciplina, nella detta ipotesi, solo quest'ultimo requisito ed il relativo criterio di calcolo della pensione (art. 5), facendosi invece riferimento, per quanto concerne in particolare la durata della iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, al disposto dell'art. 4, primo comma, della legge n. 319 del 1975 (almeno dieci anni d'iscrizione senza limite di età) anziché al disposto dell'art. 4, lett. B), della legge n. 576 del 1980 (almeno dieci anni - salvo il caso d'infortunio - d'iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età). (V 6909/87, mass n 455205; (V 3696/85, mass n 441276).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)