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Sez. L, Sentenza n. 3696 del 19/06/1985 (Rv. 441276 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - SALARIATI - DELLO STATO - DIRITTO DI CUMULO DELLA PENSIONE DELLO STATO CON QUELLA DELL'INPS - INSUSSISTENZA - LIMITI - ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - SUBINGRESSO DELLO STATO NELLA PENSIONE O QUOTA DI PENSIONE DELL'INPS RISPETTO AI SALARIATI CON DIRITTO ANTERIORE ALL'1 GIUGNO 1974 - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RATEI POSTERIORI A TALE DATA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441276-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - SALARIATI - DELLO STATO - DIRITTO DI CUMULO DELLA PENSIONE DELLO STATO CON QUELLA DELL'INPS - INSUSSISTENZA - LIMITI - ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - SUBINGRESSO DELLO STATO NELLA PENSIONE O QUOTA DI PENSIONE DELL'INPS RISPETTO AI SALARIATI CON DIRITTO ANTERIORE ALL'1 GIUGNO 1974 - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RATEI POSTERIORI A TALE DATA - RILEVANZA.*

La disciplina del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, concernente l'eliminazione della possibilità dei dipendenti dello stato di cumulare la pensione statale e quella afferente all'Assicurazione generale obbligatoria, opera, in conformità ai principi in tema di successione delle leggi nel tempo, anche riguardo ai trattamenti pensionistici conseguiti anteriormente alla data (1 giugno 1974) dell'entrata in vigore del d.P.R. predetto; pertanto, da tale data è venuto meno il diritto di cumulo riconosciuto ai salariati dello stato in conseguenza della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, pronunciata, con sentenza n. 117 del 1974, dalla Corte costituzionale (la quale, con sentenza n. 144 del 1976, ha poi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 129 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), sicché il subingresso dello stato nella pensione o quota di pensione dell'i.N.P.S. rispetto ai salariati che abbiano maturato il relativo diritto anteriormente all'1 giugno 1974 va riconosciuto relativamente ai ratei posteriori a tale data. (V 1165/85, mass n 439288; (V 724/85, mass n 438937; (V 712/85, mass n 438919; (V 2988/82, mass n 420900; (V 2378/81, mass n 413136).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., Legge 05/03/1961 num. 90 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 129 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 252, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 254, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 256 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)