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Sez. 1, Sentenza n. 9023 del 12/09/1997 (Rv. 507876 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) | Ipoteca - Trasferimento - Annotazione - Effetti - Mancata annotazione - Inefficacia del trasferimento nei confronti dei creditori concorrenti.
Stato
decisa il 1997-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507876-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO)

A norma dell'art. 2843 cod. civ. l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo; ne consegue che il trasferimento dell'ipoteca a favore del creditore che abbia soddisfatto il credito munito di prelazione è inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, ove non sia stata effettuata l'annotazione della surrogazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2843

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)