diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5420 del 07/05/1992 (Rv. 477136 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Iscrizione - Formalità - Annotazioni degli atti di disposizione del credito (cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado) | Ipoteca - Trasferimento - Annotazione - Efficacia - Suo compimento in data anteriore al fallimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477136-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Iscrizione - Formalità - Annotazioni degli atti di disposizione del credito (cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado)

L'art. 2843 cod. civ. attribuisce all'annotazione del trasferimento dell'ipoteca lo stesso valore costitutivo che, relativamente al suo sorgere, è proprio dell'iscrizione, configurando in tal guisa un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, il cui compimento in data anteriore al fallimento è condizione di opponibilità alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2843

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)