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Sez. L, Sentenza n. 3577 del 27/10/1975 (Rv. 377774 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI - SOSPENSIONE - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377774-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI - SOSPENSIONE - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE - LIMITI.*

Il termine di sessanta giorni, fissato dall'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604, a pena di decadenza, per l'impugnazione da parte del lavoratore del licenziamento illegittimo od inefficace, decorre dalla data della ricezione della lettera contenente i motivi del licenziamento, e rimane sospeso per tutti i giorni di pendenza del procedimento di conciliazione, che sia stato promosso presso l'ufficio provinciale del lavoro, ivi compresi il giorno della richiesta del tentativo di conciliazione e quello della redazione del verbale di mancata conciliazione. (V 1962/74, mass n 370195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)