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Sez. L, Sentenza n. 1962 del 05/07/1974 (Rv. 370195 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENZA GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FORMA SCRITTA - TERMINE - RICHIESTA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370195-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENZA GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FORMA SCRITTA - TERMINE - RICHIESTA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE - IDONEITA - CONDIZIONI.*

La volonta d'impugnare il licenziamento, che deve essere manifestata per iscritto dal lavoratore entro sessanta giorni dalla ricezione del licenziamento stesso, puo essere contenuta nella richiesta scritta della procedura di conciliazione (prevista dall'art 7 legge n 604 del 19 66) che e diretta all'ufficio provinciale del lavoro e, a detto fine impugnativo deve risultare comunicata anche al datore di lavoro, nonche in Atti compiuti nel corso della medesima procedura.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)