Sez. 5, Sentenza n. 859 del 17/01/2014 (Rv. 629304 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Acquisto, da parte di una società immobiliare, di immobili da venditori non soggetti ad I.V.A. - Imposte di registro, ordinaria e catastale, nella misura fissa dell'uno per cento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
L'acquisto di immobili da venditori non soggetti ad I.V.A., effettuato da una società immobiliare, non può beneficiare, quanto alle imposte di registro, ordinaria e catastale, dell'applicazione dell'aliquota in misura fissa dell'uno per cento, ex art. 1, quinto comma, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di agevolazione, riconosciuta nella sola ipotesi di trasferimenti immobiliari che siano "esenti" dall'I.V.A., e non anche per le operazioni "non imponibili", tanto più che, in materia di I.V.A., la "non imponibilità" dell'operazione si distingue dall'"esenzione d'imposta" perché, nel primo caso, manca del tutto il presupposto impositivo, mentre, nel secondo, quest'ultimo esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 24/06/1986 num. 131 all. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)