Sez. 5, Sentenza n. 5835 del 11/03/2011 (Rv. 617179 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Trasferimento coattivo di beni immobili, appartenenti a soggetto privato e disposto dall'autorità giudiziaria all'esito di una procedura esecutiva - Imposta di registro nella misura fissa dell'1% - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
In materia di imposta sul valore aggiunto, la "non imponibilità" dell'operazione si distingue dalla "esenzione d'imposta", in quanto nel primo caso manca del tutto il presupposto impositivo, mentre nel secondo caso tale presupposto esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l'imposta. Ne consegue che il trasferimento coattivo di un immobile, appartenente a soggetto privato e disposto dall'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento di esecuzione forzata, in quanto operazione "non imponibile" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), non può beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa dell'1%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo tale beneficio è accordato dalla legge solo nel caso di trasferimenti immobiliari che siano "esenti" dall'I.V.A..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)