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Sez. 2, Sentenza n. 8726 del 16/08/1993 (Rv. 483469 - 01)

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso | Consulente tecnico di ufficio - Incarico - Oggetto - Controllo di rispondenza dell'opera ai progetti - Quantificazione dei lavori eseguiti, determinazione di costi per l'eliminazione dei difetti - Compenso al consulente - Liquidazione in applicazione dell'art. 11 d.P.R. n. 820 del 1983.
Stato
decisa il 1993-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483469-01

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio per operazioni relative a costruzioni edilizie, la disposizione dell'art. 12 del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 ha carattere speciale rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientri nelle specifiche attività previste dall'art. 12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo, mentre in caso diverso trova applicazione la norma generale dell'art. 11. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base a quest'ultima norma, qualora l'incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, la quantificazione dei lavori eseguiti in base ad un contratto di appalto e l'incidenza su di essi della clausola contrattuale di revisione dei prezzi, nonché la determinazione dei costi per l'eliminazione dei difetti riscontrati in un accertamento tecnico preventivo e del conseguente degrado dall'immobile.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 11 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)