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Sez. L, Sentenza n. 11154 del 27/10/1995 (Rv. 494391 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro esclusivo ex art. 1 legge n. 128 del 1992 - Sopravvenienza di tale disciplina in corso di causa - principio della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ. novellato dall' art. 2 legge n. 353 del 1990 - Operatività in sede di gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494391-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

A norma dell'art.5 cod. proc. civ, novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n.353 (applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993, come disposto dall'art. 1 del D.L. 21 aprile 1995 n.121 del quale va fatta applicazione in sede di legittimità quale "ius superveniens") il principio della "perpetuatio iurisdictionis" si estende fino a neutralizzare la rilevanza ai fini della determinazione della competenza anche dei mutamenti normativi susseguenti alla proposizione della domanda giudiziale. Pertanto con riferimento alla norma dell'art, 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 che, modificando l'art. 413 cod. proc. civ., ha stabilito per le controversie di cui all' art. 409 n. 3 dello stesso codice la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o degli altri lavoratori subordinati ivi indicati, fissando un foro esclusivo (e non alternativo o concorrente con altri) resta escluso che il giudice del gravame possa tener conto delle suddette disposizioni modificative sopravvenute in corso di causa, le quali, peraltro, anche anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 121 del 1995 e perciò della più estesa formulazione del suddetto principio della "perpetuatio" trovano applicazione nei giudizi in corso solo entro i limiti fissati dall'art. 428 cod. proc. civ. con la conseguenza che l'incompetenza derivante da tali disposizioni non è rilevabile in fase di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 5, Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 128 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 121 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)