Sez. 2 - , Sentenza n. 440 del 11/01/2017 (Rv. 642209 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Contestazione del rapporto sotteso alla domanda attorea - Onere probatorio a carico del convenuto - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto non bisognevole di prova la difesa, formulata dall'opponente a decreto ingiuntivo, consistita nella negazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di fornitura ittica sotteso dal creditore all'emissione delle fatture poste a fondamento del predetto decreto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)