Sez. L, Sentenza n. 4622 del 06/03/2004 (Rv. 570847 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Difesa del convenuto articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda - Eccezione in senso sostanziale - Configurabilità - Onere probatorio del convenuto - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Ai fini della ripartizione dell'onere della prova, allorché il convenuto non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (Nella specie, relativa alla richiesta da parte del lavoratore di rimborsi spese per consegne a domicilio, il datore di lavoro aveva sostenuto, senza provarlo, che le consegne erano state effettuate "sulla strada" percorsa dalla lavoratrice per rientrare nella propria abitazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)