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Sez. L, Sentenza n. 16145 del 18/08/2004 (Rv. 575829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla clausola dell'accordo nazionale agenti concernente il recesso del preponente.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento all'art. 12-bis dell'Accordo nazionale agenti del 16 settembre 1981, aveva riconosciuto all'agente l'indennità supplementare prevista da quella disposizione in caso di recesso della società preponente non sorretta da valida motivazione, ritenendo che proprio il riferimento alla validità della motivazione escludesse l'adeguatezza di una scelta meramente discrezionale dell'azienda, che doveva comunque essere valutata secondo buona fede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)