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Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 29/04/1999 (Rv. 525891 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 12 dell'Accordo Nazionale regolante il rapporto degli agenti di assicurazione.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525891-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 12 dell'Accordo nazionale per gli agenti di assicurazione, aveva ritenuto che la speciale indennità ivi prevista fosse dovuta all'agente non solo in caso di recesso del preponente, ma in ogni caso di interruzione del rapporto per cause anche indirettamente riferibili all'impresa del preponente, come la messa in liquidazione coatta amministrativa della società di assicurazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)