Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 15/02/2006 (Rv. 587933 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO | Elezione di domicilio - Condizioni - Fattispecie relativa a procedimento disciplinare a carico di notaio - Indicazione di nomina di difensore su atto di appello senza conferimento di procura - Sufficienza - Esclusione.
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO
L'elezione di domicilio speciale deve effettuarsi per iscritto e risultare in modo espresso, esplicito e inequivoco, di modo che se ne possa desumere in modo univoco la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio; ne consegue che non è idonea a configurare elezione di domicilio speciale la conferma di nomina a proprio difensore (senza uso delle forme prescritte dall'art. 83 cod. proc. civ.) di un avvocato e l'omessa indicazione della propria residenza o domicilio da parte di un notaio, costituitosi di persona in sede di appello nel procedimento disciplinare a proprio carico, ancorché sulla prima pagina dell'atto di appello sia stato apposto il timbro con nome ed indirizzo dell'avvocato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)