diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16128 del 08/07/2010 (Rv. 613864 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Procedimento di esecuzione forzata - Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni - Disciplina prevista dall'art. 489 cod. proc. civ. - Ambito di applicabilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613864-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE

La norma contenuta nell'art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori e non del debitore; pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel procedimento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)