Sez. 2, Sentenza n. 13262 del 26/07/2012 (Rv. 623433 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili - Impugnazione del soccombente nei confronti di una delle parti vittoriose - Effetti - Decorrenza del termine breve per le ulteriori impugnazioni - Equivalenza tra la proposizione dell'impugnazione e la conoscenza legale del provvedimento impugnato - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Nel processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili, in base al combinato disposto degli art. 326 e 332 cod. proc. civ., l'impugnazione proposta dal medesimo soccombente contro una delle parti vittoriose fa decorrere nei suoi confronti il termine per proporre gravame nei confronti delle altre parti, tenuto conto che la prima di tali norme considera la proposizione dell'impugnazione equipollente, ai fini della conoscenza legale della sentenza, alla notifica della sentenza stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)