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Sez. 3, Sentenza n. 4645 del 02/03/2006 (Rv. 588205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Proposizione dell'impugnazione - Conoscenza legale del provvedimento impugnato - Equivalenza - Conseguenze - Decorrenza del termine breve per le ulteriori impugnazioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Nel processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili, in base al disposto dell'art. 326 cod. proc. civ., l'impugnazione proposta dal medesimo soccombente contro una delle parti vittoriose fa decorrere nei suoi confronti il termine per proporre impugnazione nei confronti delle altre parti, restando irrilevante l'invalidità della notifica della sentenza di primo grado. (Fattispecie relativa ad impugnazione proposta, nell'ambito di una controversia risarcitoria da sinistro stradale, da compagnia assicuratrice, dopo che la sentenza era stata notificata dal procuratore di uno dei danneggiati, divenuto ormai privo del potere di rappresentanza per il compimento della maggiore età da parte del cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)