Sez. 2, Sentenza n. 1447 del 02/05/1969 (Rv. 340223 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO (LAVORO SUBORDINATO) - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DI DIRITTO - CONTRATTI PER PIU VIAGGI UNIFICATI IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - PREAVVISO ALL'ARRUOLATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPIMENTO DELL'ULTIMO VIAGGIO - EFFICACIA RISOLUTIVA - PRESCRIZIONE BIENNALE DEI DIRITTI EX CONTRACTU - DECORRENZA.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO (LAVORO SUBORDINATO) - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DI DIRITTO - CONTRATTI PER PIU VIAGGI UNIFICATI IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - PREAVVISO ALL'ARRUOLATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - COMPIMENTO DELL'ULTIMO VIAGGIO - EFFICACIA RISOLUTIVA - PRESCRIZIONE BIENNALE DEI DIRITTI EX CONTRACTU - DECORRENZA.*
Non vi e alcuna disposizione che, nel caso di piu contratti di arruolamento a viaggio, unificati dal legislatore con la fictio juris di considerarli a tempo indeterminato, imponga un preavviso all'arruolato. Costui, proprio perche arruolato a viaggio, sa che con la fine dell'ultimo viaggio termina il rapporto, ed e per cio che l'art.340 cod.nav. Determina la cessazione del contratto per piu viaggi, rapportandola al compimento dell'ultimo viaggio, e che l'art.373 dello stesso codice fa decorrere il termine della prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto medesimo dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione dell'ultimo contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 340, Cod. Navig. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)