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Sez. 2, Sentenza n. 13612 del 30/05/2013 (Rv. 626284 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE | Vendita di area fabbricabile - Minore potenzialità edificatoria rispetto a quella prospettata - Ipotesi di "aluid pro alio" - Esclusione - Mancanza di qualità promesse - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626284-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE

In caso di compravendita di un'area fabbricabile in funzione di un determinato progetto edilizio, rivelatosi inattuabile per la minore potenzialità edificatoria del fondo rispetto a quella sulla quale il compratore aveva fatto affidamento, la responsabilità del venditore, derivante dalla situazione di fatto prospettata, non corrisponde ad un'ipotesi di vendita di cosa diversa da quella pattuita, essendo il bene immutato sia nella sua materialità che nella sua idoneità ad essere edificato, mentre la circostanza che sul suolo acquistato possa essere costruito un edificio di superficie minore rispetto a quella stimata incide unicamente sulle qualità promesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)