Sez. 2, Sentenza n. 276 del 13/01/1984 (Rv. 432546 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE - COMPRAVENDITA DI AEREA FABBRICABILE, CON LA GARANZIA DA PARTE DEL VENDITORE DELLA REALIZZABILITÀ DI UNA DETERMINATA VOLUMETRICHE - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE, COMPORTANTE L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA EDIFICATORIO SOLO DI MINORE ENTITÀ - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1497 COD. CIV. IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE - COMPRAVENDITA DI AEREA FABBRICABILE, CON LA GARANZIA DA PARTE DEL VENDITORE DELLA REALIZZABILITÀ DI UNA DETERMINATA VOLUMETRICHE - SOPRAVVENUTA MODIFICAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE, COMPORTANTE L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA EDIFICATORIO SOLO DI MINORE ENTITÀ - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1497 COD. CIV. IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
Con riguardo a compravendita di area edificabile, nella quale il venditore abbia garantito la realizzabilità di una determinata volumetria, l'acquirente, che, a seguito di sopravvenuta modificazione delle norme urbanistiche, sia in grado di attuare un programma edificatorio solo di minore entità, non può invocare né la garanzia del venditore per evizione, riguardante il diverso caso in cui un terzo faccia valere diritti reali sulla cosa venduta, né quella per oneri gravanti sulla cosa medesima, estensibile alle limitazioni legali della proprietà esclusivamente se preesistenti al contratto, ma può far valere soltanto la Mancanza di una qualità promessa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1497 cod. civ., sempreché il contenuto del suddetto patto risulti includere anche eventuali riduzioni di edificabilità derivanti da un sopravvenuto limite normativo. (V 242/77, mass n 383769).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)