Sez. 3, Sentenza n. 16130 del 18/03/2008 Cc. (dep. 17/04/2008) Rv. 239841 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Per gravi esigenze cautelari - Concedibilità sulla sola base della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
L'istituto (di carattere eccezionale) della proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., non può trovare applicazione sulla sola base della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.(Nella specie, tale pericolo era stato ravvisato in relazione alla pendenza di indagini volte alla identificazione di altri eventuali complici dei soggetti nei confronti dei quali si procedeva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)