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Sez. 1, Sentenza n. 28497 del 24/02/2004 Cc. (dep. 24/06/2004) Rv. 228800 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Accertamenti che la legittimano - Capacità di inquinamento probatorio dell'indagato - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228800-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

La richiesta di proroga della custodia cautelare, ex art. 305 cod. proc. pen., non può essere fondata sulla sola considerazione dell'accertata capacità di inquinamento probatorio da parte dell'indagato perché in tal caso ogni tipo di indagine, purché necessaria, la giustificherebbe mentre la proroga, avente carattere eccezionale, va valutata solo in relazione all'attività da compiersi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)