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Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 05/12/1988 (Rv. 460899 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - FONDI RUSTICI - RIFERIMENTO - BENI GIÀ DISTACCATI SUL TERRENO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460899-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - FONDI RUSTICI - RIFERIMENTO - BENI GIÀ DISTACCATI SUL TERRENO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ricorre la ipotesi della divisione fatta dal testatore anche se il de cuius, trattandosi di fondi rustici, faccia riferimento a beni che non siano già stati distaccati sul terreno, ma si limiti a descriverne la superficie ed i confini, cosicché gli eredi debbano compiere soltanto una attività esecutiva consistente nel riportare sul terreno e nelle planimetrie i dati letterali relativi alla individuazione dei beni oggetto del lascito testamentario. (Conf 2210/76, mass n 381009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)