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Sez. 2, Sentenza n. 2210 del 14/06/1976 (Rv. 381009 - 01)

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - FRAZIONAMENTO DELL'IMMOBILE RICHIAMATO NELL'ATTO - VALORE VINCOLANTE - CONDIZIONI - LIMITI - DISCORDANTE DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381009-01

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - FRAZIONAMENTO DELL'IMMOBILE RICHIAMATO NELL'ATTO - VALORE VINCOLANTE - CONDIZIONI - LIMITI - DISCORDANTE DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE - CONSEGUENZE.*

Il valore vincolante del frazionamento richiamato nella vendita di immobili non e un principio assoluto, ma vale solo nel caso in cui risulti la precisa volonta delle parti di affidare al frazionamento, in modo esclusivo, la Determinazione dell'oggetto venduto: cio si verifica, precipuamente, quando e generica o manca la descrizione letterale del fondo e le parti si rimettono per relationem al frazionamento sia per quanto riguarda i particolari della figura, geometrica del fondo venduto sia per l'indicazione minuta della linea di confine; qualora, invece, sussista una descrizione letterale del terreno, la quale non collimi con la rappresentazione grafica del frazionamento, sorge una comune questione di interpretazione, la quale puo essere risolta a favore o meno dei segni geometrici, a seconda della loro maggiore o minore corrispondenza alla intenzione delle parti ricavata dall'esame complessivo dell'atto negoziale. (V 1686/75, mass n 375302; (V 1512/73, mass n 364271; (V 872/73, mass n 363194; (V 578/71, mass n 350287; (V 2239/70, mass n 348389).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)