diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3340 del 19/02/2015 (Rv. 634703 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE | Tutela del diritto d'autore - Canzone contenente frammenti di una precedente - Plagio - Condizioni - Mantenimento dello stesso significato artistico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634703-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE

In tema di plagio di un'opera musicale, la riproduzione di un frammento di una canzone in un'altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che, pur essendo stati riprodotti nella nuova canzone due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, il plagio di quest'ultima non si fosse verificato, poiché le due canzoni trattavano tematiche differenti e, inoltre, la nuova canzone, per la parte restante dei versi ed il brano musicale, non aveva nulla in comune con la prima sicché anche l'innesto del frammento aveva assunto un del tutto distinto significato poetico letterario).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 18, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)