diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9854 del 15/06/2012 (Rv. 623206 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE | Distinzione dall'elaborazione creativa - Sussistenza di un riconoscibile apporto creativo - Possibilità di confusione - Rilevanza - Limiti - Riproduzione di un'opera da parte dell'altra - Illiceità - Condizioni - Fattispecie in tema di brani musicali.
Stato
decisa il 2012-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623206-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE

In tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria. (Fattispecie in cui il giudice di merito ha correttamente accertato l'illecita riproduzione, da parte del brano musicale "On va s'aimer", dei caratteri essenziali della canzone "One fille de France", per identità della melodia dei ritornelli).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)