Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 05/12/1983 (Rv. 431862 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE - LIQUIDAZIONE - NEL GIUDIZIO D'APPELLO - NECESSITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE - LIQUIDAZIONE - NEL GIUDIZIO D'APPELLO - NECESSITÀ.*
Le spese processuali attinenti ad anticipazioni ed attività difensive successive e conseguenziali alla sentenza di primo grado (come quelle per esame avviso deposito sentenza, esame detta sentenza, registrazione sentenza, ecc.) sono relative al giudizio di appello e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di secondo grado che ponga a carico della parte soccombente le spese di tale giudizio ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.. (V 6469/82, mass n 424104; (V 2671/75, mass n 376641; (V 2525/69, mass n 342090).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)