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Sez. 3, Sentenza n. 2525 del 09/07/1969 (Rv. 342090 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - ESTENSIONE - SPESE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO COMPRESE DAL GIUDICE DI APPELLO TRA QUELLE DI SECONDO GRADO - DOPPIA LIQUIDAZIONE - INSUSSISTENZA - INTERESSE DEL CONDANNATO A DOLERSENE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342090-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DELLA SENTENZA E SUCCESSIVE - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - ESTENSIONE - SPESE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO COMPRESE DAL GIUDICE DI APPELLO TRA QUELLE DI SECONDO GRADO - DOPPIA LIQUIDAZIONE - INSUSSISTENZA - INTERESSE DEL CONDANNATO A DOLERSENE - ESCLUSIONE.*

Se e vero che la condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza - la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volonta in essa espressa-, il fatto che, cio nonostante, il giudice di appello abbia compreso dette spese tra quelle di secondo grado non importa una doppia liquidazione. Colui che sia stato condannato alle spese difetta, pertanto, di interesse a censurare sul punto la sentenza, perche egli non e tenuto a pagare le stesse somme due volte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)