Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11656 del 07/06/2016 (Rv. 639881 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione di un credito con privilegio speciale - Onere di specificazione del bene su cui cade la prelazione - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Ammissione al passivo del credito in chirografo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di formazione dello stato passivo, il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha l'onere, giusta l'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93 com. 3 n. 4, Legge Falliment. art. 93 com. 4, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 2006
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)