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Sez. U, Sentenza n. 16060 del 20/12/2001 (Rv. 551263 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione di un credito avente privilegio speciale su determinati beni - Presupposto - Già avvenuta acquisizione di tali beni alla massa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551263-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Cod. Civ. art. 2745

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)