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Sez. 2, Sentenza n. 26262 del 22/11/2013 (Rv. 628329 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo amministrativo - Necessità dell'istanza di prelievo - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628329-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 54, comma secondo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma ventitreesimo, dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che, per i giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, qualifica la presentazione dell'istanza di prelievo come condizione di proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione, dal momento che l'istanza medesima manifesta l'interesse della parte ad una rapida definizione della domanda di giustizia e la norma in questione non determina irragionevoli disparità di trattamento, né lesione alcuna dei principi del giusto processo e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 4 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)