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Sez. 1, Sentenza n. 8757 del 10/08/1991 (Rv. 473485 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento dei soci | Fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata - Successiva dichiarazione di fallimento di un socio occulto - Ipoteca costituita dallo stesso nell'anno anteriore al fallimento - Computo dell'anno - Riferimento alla data del fallimento del socio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473485-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento dei soci

Quando, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, risulti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile, la successiva dichiarazione di fallimento di quest'ultimo ha effetto "ex nunc", anche ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, in virtù del carattere autonomo che va ad essa riconosciuto. Pertanto, per la revocabilità di ipoteca costituita da detto socio, l'anno anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 67 primo comma n. 4 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, va computato con riferimento alla data del fallimento del socio stesso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)